Energia Pulita e Sicurezza

Rendi la tua Casa un esempio di Sicurezza e Rispetto della Natura


News Energetiche

NEWS


Certificazione energetica degli immobili


Rilancio dell'energia rinnovabile e risparmio energetico


Detrazione fiscale del 55% in soli 3 anni per impianti geotermici per riscaldamento e solari termici negli edifici


Nasce il nuovo conto energia fotovoltaico ma c'è incertezza sull'entità delle tariffe incentivanti

Certificazione energetica degli immobili

Il Ministero dello Sviluppo economico illustra le misure contenute nello schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2006, che modifica alcune parti del D.Lgs. n. 192/2005, di recepimento della direttiva n. 2002/91 in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Gli edifici nuovi e quelli oggetto di compravendita dovranno essere muniti di un certificato che ne attesti la capacità di risparmio energetico. Queste le "tappe" previste: dal 1° luglio 2007 scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione all'8 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2005) l'obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare; dalla stessa data diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 mq, nel caso di compravendita dell'intero immobile; - dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 mq, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile; dal 1° luglio 2009, l'attestato di efficienza energetica diventa invece obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento. Dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica. Lo schema di decreto provvede inoltre a fissare una disciplina transitoria in base alla quale - fino a quando non saranno emanate e rese operative le linee guida - la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori. Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010.

Torna Su

Rilancio dell'energia rinnovabile e risparmio energetico

L'articolo 2 del DDL riguarda la Delega al governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili

In sintesi:

A) Incremento degli obbiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di Energia

B) Raccordo del sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli Edifici

C) Introduzione di standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti ad indirizzare la domanda pubblica e privata relativa agli elettrodomestici, caldaie, impianti geotermici, pompe di calore, ed in generale strumenti di uso domestico rispondenti a standard di elevata efficienza energetica

D) Prevedere incentivi per l'istallazione di impianti solari termici ad uso civile

E) Prevedere a favore del solare termico e dei carburanti di origine vegetale la massima semplificazione Amministrativa

F) Adottare forme di coordinamento tra governo e regioni per il concorso di nel raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obbiettivi tra regioni, assumendo nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili

G) Promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico

Torna Su

Detrazione fiscale del 55% in soli 3 anni per impianti solari termici, coibentazione e altri interventi negli edifici

1. In merito ai pannelli solari il Decreto Attuativo Legge n. 296 del 27/12/2006 Articolo 1, comma 346 (vedi su : http://www.parlamento.it/leggi/06296l.htm) afferma che: Comma 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.


Inoltre la finanziaria 2008 a prorogato tale detrazione fino al 2010 (vedi su : http://www.governo.it/governoinforma/dossier/finanziaria_2008/l_071224_244.pdf alla voce pannelli solari)


2. In merito alle pompe geotermiche il Decreto Attuativo Legge n. 296 del 27/12/2006 e per la prima volta a seguito della finanziaria 2008 si ha che: il 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro per interventi di sostituzione di IMPIENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, c. 347 Finanziaria 2007). Dette disposizioni si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Ai sensi dell’art. 1, c. 286, della Finanziaria 2008, inoltre, le stesse disposizioni trovano applicazione anche con riguardo alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Torna Su

Nasce il nuovo conto energia fotovoltaico ma c'è incertezza sull'entità delle tariffe incentivanti

IN SINTESI ALCUNE DELLE NOVITÀ PRESENTI NELLA BOZZA
DEL DECRETO. NESSUN LIMITE ANNUALE MA FORSE UNO SULLA POTENZA
INCENTIVABILE AL 2015. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Definizione della tipologia di impianti FV
(art. 2) - Utile anche ai fini della tariffa incentivante, secondo i seguenti criteri: impianto ubicato al suolo (non operante in regime di scambio sul posto); impianto non integrato; è l'impianto i cui moduli sono collocati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie; in tale tipologia rientra anche l'impianto FV con moduli posti sul terreno, operante in regime di scambio sul posto, che abbia una potenza non superiore a 3 kW, se il oggetto responsabile è una persona fisica, oppure una potenza nominale non superiore a 20 kW, se il soggetto responsabile è un pubblico o un condominio di edifici; impianto parzialmente integrato; qui si tratta di inserimento (retrofit) su edifici esistenti, ma la definizione è piuttosto tortuosa e rischia di creare qualche incertezza. In base all'allegato 2 il concetto "parzialmente integrato" viene distinto in tre tipologie: 1) moduli FV installati sulle terrazze di edifici e fabbricati, che risultino ad una quota massima, misurata dal piano delle terrazze medesime, non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale; 2) moduli FV installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse; 3) moduli FV installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse; impianto integrato architettonicamente; i moduli sono inseriti sin dalla progettazione degli edifici oppure diventano elementi nuovi che vanno a sostituire componenti architettonici (finestre, balaustre, rivestimenti, coperture, frangisoli, ecc.), secondo quanto stabilito dall'allegato 3.

Semplificazione per l'accesso alle tariffe incentivanti - La bozza di decreto introduce una interessante semplificazione dei procedimenti burocratici (art. 5). Il soggetto che realizza un impianto FV (persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e condomini) deve presentare il progetto preliminare al gestore di rete o utility per la connessione alla rete, che a sua volta entro un tempo, definito, speriamo a breve con delibera dell'Autorità per l'Energia, dovrà comunicare il punto di consegna; a impianto ultimato, il soggetto responsabile trasmette al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori ed entro 30 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto deve far pervenire al soggetto attuatore, cioè il GSE la richiesta di concessione della corrispondente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio (come da allegato 4). Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il GSE comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta. Inoltre va detto che se per la costruzione degli impianti FV, per i quali
non è necessaria alcuna autorizzazione specifica, basta una semplice dichiarazione di inizio attività (DIA).

Le tariffe incentivanti - Le tariffe che saranno previste nell'art. 6 della bozza, e che attualmente ignoriamo, saranno riconosciute costanti per 20 anni, legate alle quattro tipologie impiantistiche viste sopra e con una differenziazione, in diminuzione, dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto (dal 2007 fino al 2010). Per gli anni successivi al 2010, i ministeri competenti, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e degli impianti fotovoltaici, definiranno nuove tariffe. Nella bozza di decreto all'art. 7 (punto considerato provvisorio e in fase di approfondimento) si parla di un premio (non quantificato) per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia che hanno una potenza fino a 3 kW (persone fisiche) e fino a 20 kW (soggetti pubblici).Per i nuovi edifici è anche previsto l'obbligo di un impianto fotovoltaico, la cui potenza è definita in 0,2kw per unità abitativa.

Torna su

Torna alla Pagina Iniziale del sito (Home)

Clicca per le fonti rinnovabili :



Rendi la tua Casa Immagine di Sicurezza e Natura | info@pubblicitaimmagine.com

Torna ai contenuti | Torna al menu